Con il cd “decreto internazionalizzazione” viene modificato, a decorrere dal 2016, il trattamento fiscale delle rinunce, da parte dei soci, ai crediti vantati nei confronti della società; nello specifico:
viene modificato l'art.88 comma 4 del TUIR, stabilendo che la rinuncia dei soci ai crediti si considera sopravvenienza attiva per la parte che eccede il relativo valore fiscale;
si modificano gli articoli 94 co. 6 e 101 co 7 del TUIR, stabilendo che, in capo al socio, l'ammontare della rinuncia si aggiunge al costo fiscalmente riconosciuto della partecipazione "nei limiti del valore fiscale del credito oggetto di rinuncia". Tale valore dovrà essere certificato dal socio; in mancanza, lo stesso è assunto pari a zero, con l’effetto che l’intera rinuncia costituisce una sopravvenienza attiva imponibile.Medesima disciplina viene introdotta nel caso in cui un soggetto converta il proprio credito verso una società in quota di partecipazione al capitale della stessa, divenendone socio.
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Premessa
Finanziamento soci - aspetti civilistici
Rinunce al credito da parte dei soci: la modifica alla norma fiscale